Un ovulo umano attivato per partenogenesi che inizia un processo di sviluppo non è unembrione umano” se non è nelle condizioni di svilupparsi in tale organismo e di conseguenza le utilizzazioni di un organismo del genere a fini industriali o commerciali possono essere, in linea di principio, oggetto di brevetto. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 18 dicembre.
corte-di-giustizia-europeaIl fatto

È questa la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea al termine della domanda pregiudiziale (causa C-364/13) della High Court of Justice (England & Wales), chiamata a pronunciarsi sul rifiuto del Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, l’Ufficio britannico dei brevetti, di accettare due domande di brevetto (GB0621068.6 e GB0621069.4) della società International Stem Cell Corporation (ISCO) riguardanti produzione di linee cellulari staminali umane pluripotenti  e di linee cellulari staminali da ovociti partenogeneticamente attivati e di cornee sintetiche ottenute da cellule staminali retinali, perché ricadenti nelle definizione di embrione umano della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Direttiva 98/44/CE).

La partenogenesi consiste nell’attivazione della divisione cellulare di un ovocita attraverso un insieme di tecniche chimiche ed elettriche l’attivazione è condotta in assenza di spermatozoi e l’organismo così creato è denominato “partenote”.

Con la nuova sentenza la Corte di Giustizia si pronuncia nuovamente sulla definizione di embrione umano dopo la storica sentenza Brüstle (C-34/10) del 18 ottobre dove la Corte rilevava che la nozione di “embrione umano” comprendeva gli ovuli umani non fecondati indotti a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi giacché tali ovuli erano, come gli embrioni creati mediante fecondazione di un ovulo, tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.

La causa odierna invece basa la sua diversa pronuncia sulle attuali conoscenze scientifiche, condivise da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte, secondo le quali un partenote umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, non è in grado in quanto tale di dare inizio al processo di sviluppo che conduce a un essere umano.

Le conseguenze

Con questa sentenza la Corte di Giustiza europea ha separato formalmente le cellule staminali prodotte per partenogenesi dalle cellule staminali embrionali e ha eliminato il divieto al brevetto per le prime mantenendolo per le seconde.

Di conseguenza sarà possibile utilizzare queste cellule nella creazione di strumenti di ricerca e diagnosi e cura. Un importante passo avanti sulla strada della libertà di ricerca»- sostiene l’oncologo Umberto Veronesi, che tuttavia ricorda come la compravendita illegale di ovuli sia un possibile effetto secondario da verificare e controllare.