A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici e di ulteriori aggiornamenti normativi, quali per esempio la nuova disciplina in materia di prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), si è reso necessario adottare un nuovo testo (Circolare del 14 ottobre 2013 Indicazioni esplicative rivolte agli operatori interessati per il corretto inquadramento normativo dei prodotti cosiddetti dopo puntura) per adeguare e sostituire integralmente, con riferimenti normativi più aggiornati, la circolare del 16 febbraio 2011 (prot. 6518) con la quale il  Ministero della Salute aveva fornito indicazioni agli operatori e all’utenza in materia di prodotti dopo puntura, ai fini di un corretto inquadramento normativo dei medesimi

I prodotti identificati “dopo puntura” sono presentati come aventi funzione lenitiva per la pelle o di attenuazione del prurito derivante dalle punture di insetti o da contatto con vari agenti urticanti.

Questa tipologia di prodotto è presente sul mercato italiano ed europeo ormai da molti anni.

Al fine di consentire agli operatori interessati di porre in commercio prodotti cosmetici conformi alla normativa vigente, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni esplicative volte a chiarire le problematiche comunemente riscontrate nei prodotti in commercio sul territorio italiano.