E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna la Determinazione n. 157 del 1 febbraio 2017, con cui l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha concluso il procedimento di pay-back 5% relativo all’anno 2016. A seguito della pubblicazione del provvedimento, le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al payback 5% -2016 devono ora provvedere a completare il versamento alle Regioni dell’intero importo rateizzato. Le distinte di versamento attestanti l’avvenuto pagamento della prima rata (dovuta entro il 31 gennaio 2017) devono essere trasmesse entro il 10 febbraio 2017 all’apposita area dedicata al pay-back 5% 2016 (AIFA Front-End).

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determinazione per il pay-back 5% relativo al 2016
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determinazione per il pay-back 5% relativo al 2016

Gli allegati al documento descrivono anche la metodologia utilizzata dall’Agenzia per la quantificazione degli importi di pay-back (allegato 1) e l’elenco delle confezioni di medicinali classificati in classe A e H per i quali sono stati ripristinati i prezzi in vigore al 30 settembre 2006, nonchĂ© quelli rideterminati successivamente a tale data, e dei medicinali per i quali, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, in ragione dell’applicazione del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2).

La Determinazione ha escluso dal provvedimento di pay-back, per il periodo considerato, i prodotti emoderivati di origine estrattiva, quelli ottenuti da DNA ricombinante, i vaccini, l’ossigeno e i medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell’art. 7, c. 1, della legge n. 405 (16/11/ 2001 e ss.mm.ii.) con prezzo uguale o inferiore a 5 euro.

Gli importi del pay-back sono stati determinati per i farmaci di fascia A venduti in regime di farmaceutica convenzionata o non convenzionata in termini della differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell’IVA e il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell’IVA. Per i farmaci di fascia H venduti esclusivamente attraverso la farmaceutica non convenzionata, gli importi sono stati determinati quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (Ssn) vigente e il prezzo massimo di cessione al Ssn ridotto del 5%.