NUOVA procedura di notifica elettronica degli integratori alimentari
NUOVA procedura di notifica elettronica degli integratori alimentari

Da lunedì 2 luglio 2018 è ufficialmente diventata effettiva la procedura di notifica elettronica degli integratori alimentari. La nuova procedura di notifica elettronica va a sostituire quella precedente e quindi a partire dal 2 luglio il Ministero della Salute fa sapere che non verranno più prese in considerazione notifiche effettuate con le modalità precedenti.

Va precisato che la nuova procedura di notifica elettronica oltre agli integratori alimentari riguarda tutti gli “alimenti soggetti a notifica” e quindi gli alimenti destinati a gruppi specifici, alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci, alimenti addizionati di vitamine e minerali.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Ministero della Salute nella sezione Moduli e servizi online.

NUOVA procedura di notifica elettronica degli integratori alimentari
Dal 2 luglio 2018 è diventata effettiva la NUOVA procedura di notifica elettronica degli integratori alimentari e di tutti gli “alimenti soggetti a notifica”

Nuova procedura elettronica di notifica degli integratori alimentari

Di seguito riportiamo le istruzioni della procedura elettronica da seguire per la notifica degli integratori alimentari. Le informazioni sono state tratte dalla pagina dedicata del Ministero “Nuova notifica degli integratori alimentarti”.

La procedura di notifica

L’immissione in commercio di ogni integratore alimentare da parte di un operatore del settore alimentare (OSA) è subordinata alla procedura di notifica elettronica al Ministero, che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori.

La notifica elettronica va fatta, singolarmente per ogni integratore alimentare, al Ministero della Salute attraverso il sistema “Alimenti Soggetti a Notifica”.

Le modalità di accesso e di uso del sistema “Alimenti Soggetti a Notifica” sono contenute nel manuale scaricabile presente nella sezione modulistica.

In caso di rilievi, il Ministero informa l’OSA con lettera scritta. L’operatore troverà anche nel sistema le richieste, ma in ogni caso farà fede solo la lettera protocollata. L’OSA ha 30 giorni per adeguarsi a quanto richiesto con le modalità previste nel manuale. Nelle comunicazioni inviate dal Ministero è indicato in oggetto un codice (es: codice: i5ih2/56478) identificativo della pratica.

Cosa fare per gli alimenti notificati con la “vecchia procedura”

Per alimenti notificati attraverso il sistema precedente e che quindi non sono presenti nel sistema di notifica elettronica, deve essere eseguita una procedura di variazione usando la modalità nuova di notifica per inserire i dati dell’alimento. In questo caso l’OSA al momento della “nuova notifica” provvederà a segnalare al sistema che il prodotto è stato già notificato, inserendo anche il codice precedentemente attribuito. In questo modo la procedura proseguirà come se fosse una “nuova notifica”.

La richiesta elettronica va presentata utilizzando esclusivamente il sistema di notifica elettronica.

Chi deve compilare la procedura di notifica elettronica per un intergratore alimentare

Sono gli operatori del settore alimentare (OSA) responsabili della commercializzazione in Italia dell’integratore alimentare i soggetti che si devono occupare della procedura di notifica elettronica.

Gli OSA italiani accedono al sistema attraverso il “portale imprese” come indicato nel manuale utente. Gli OSA europei o di San Marino accedono al sistema dopo avere richiesto l’opportuna chiave di accesso all’ufficio 4, come indicato nel manuale utente.

Tutto quello che serve per procedura di notifica elettronica per un integratore alimentare

  • Dati dell’OSA (da inserire SOLO al primo accesso nel sistema)
  • Informazioni relative al prodotto da notificare:
  • Stabilimento di produzione
  • Composizione, forma di presentazione/formato/gusti, se applicabile
  • Dose giornaliera, se applicabile
  • Elenco ingredienti
  • Quantità degli ingredienti, quando previsto dalla normativa vigente
  • Nome preciso dell’ingrediente ai sensi dell’art.17 del reg. 1169/2011
    Presenza in etichetta delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (Dir. 2002/46/CE; DL 169/2004)
  • Presenza in etichetta di indicazioni volontarie ai sensi del Reg. 1924/2006
  • una copia dell’etichetta conforme a quella usata per la commercializzazione in formato pdf
  • bollettino o bonifico attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute.

Tempi di risposta

Entro 90 giorni dall’invio della richiesta di notifica, è possibile verificare l’esito della procedura collegandosi al Sito Istituzionale.

Ufficio responsabile

L’Ufficio responsabile del procedimento è la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Ufficio 4 – Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti.