Dopo una lunga attesa, lo scorso 17 febbraio la Germania ha depositato lo strumento di ratifica dell’Accordo che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Si è così raggiunto il numero di paesi aderenti necessario a far partire l’iniziativa, che vedrà l’avvio della fase operativa il prossimo 1° giugno.

Dal 1° marzo è già partito il cosiddetto Sunrise period, ovvero il periodo di transizione in cui le aziende e tutti gli altri interessati hanno modo di esercitare l’opzione opt-out per escludere i propri brevetti europei dalla competenza a giudicare del nuovo Tribunale unificato. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alle domande di brevetto europeo già pubblicate e ai certificati di protezione complementare riferiti a un prodotto protetto da un brevetto europeo “classico”, ai sensi dell’art. 83(1) dell’accordo TUB. Le condizioni per esercitare l’opzione opt-out sono illustrate nell’apposita pagina del sito web del TUB, a questo link. Tra di esse, non è possibile rinunciare alla competenze del TUB per i brevetti a effetto unitario. L’opzione deve essere esercitata nei confronti di tutti i paesi in cui sia stato concesso il brevetto europeo, o che siano stati designati nella domanda di brevetto. Non è, inoltre, possibile esercitare l’opt-out nel caso in cui sia già in corso un’azione presso il TUB riferita al brevetto, domanda di brevetto o SPC. 

Vista l’attesa di un gran numero i richieste di opt-out, la raccomandazione che giunge dalle pagine web del Tribunale unificato dei brevetti è di non attendere le ultime settimane o giorni del Sunrise period per inviare tutta la documentazione richiesta tramite il sistema CMS, anch’esso attivo dallo scorso 1° marzo e accessibile da questo link. Più in particolare, il consiglio per le realtà che prevedano l’inoltro di un numero elevato di opzioni opt-out è di prendere contatto con gli uffici del TUB per pianificare gli invii in modo da non sovraccaricare il sistema.

Il Sunrise period permette anche agli avvocati di registrarsi come patrocinanti davanti al Tribunale unificato dei brevetti, ai sensi dell’art. 48. Tale prerogativa è appannaggio degli avvocati abilitati a praticare di fronte a una corte di un paese membro che abbia contratto l’accordo TUB e i mandatari brevettuali europei abilitati ad operare presso l’Ufficio europeo dei brevetti e che siano qualificati ai sensi dell’art 48(2) dell’accordo TUB e delle regole EPLC.