Ć stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017 il testo del decreto del MinisteroĀ dellaĀ Salute del 6 dicembre 2016 relativo allā āAggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffateā. Ā Il decreto aggiorna gli importi dovuti allāAgenzia italiana del farmaco (Aifa) da parte delle aziende farmaceutiche e introduce nuove tariffe per le prestazioni non ancora tariffate. Le nuove tariffeĀ sono riportate nellāallegato 1Ā al decreto, che entrerĆ in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Ā La norma prevede anche (art. 8) delle disposizioni transitorie secondo le quali le tariffe versate prima dell’entrataĀ inĀ vigore,Ā eĀ relativeĀ aĀ istanzeĀ Ā oĀ Ā domandeĀ Ā presentate successivamente a tale data, devono essereĀ integrateĀ corrispondendo la differenza tra quanto versato e la nuova tariffa previstaĀ dalĀ decreto.
Il decreto stabilisce anche (art. 3) lāaggiornamento annuale delle tariffe a decorrere dal 1Ā° gennaio di ogni anno e fino al 2019. Gli importi verranno automaticamente aggiornati, entro il mese di marzo dellāanno successivo, sulla base delle variazioni annuali dellāindice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre, con pubblicazione dei nuovi importi dovuti sul sito web dellāAgenzia.
Come cambiano le principali tariffe
Secondo quanto prescritto dallāarticolo 1, comma 3, in particolare, le tariffe relative alle domande di autorizzazione di AICĀ presentate secondo procedura decentrata e alle domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento in cui lāItalia svolge il ruolo di Stato membro di riferimento, sono quelle di cui allāallegato incrementate del 20%.
Il comma 4 sancisce invece che per le domande di AIC presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o di repeat use dove lāItalia agisce come Stato membro di riferimento, e che prevedono lāestensione ad altri Stati membri di unāautorizzazione giĆ concessa in Italia con procedura nazionale, sia dovuta una tariffa pari a un quinto della corrispondente tariffa prevista per le domande di rilascio dellāAIC di cui allāallegato 1.
I diritti annuali dovuti allāAgenzia per le registrazioni di un medicinale omeopatico o di un medicinale di origine vegetale basata sullāimpiego tradizionale sono pari al 20 per cento dellāimporto del diritto di cui allāart. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53. Il nuovo decreto Tariffe permette una riduzione del 25% degli importi del diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sullāimpiego tradizionale dovute dagli enti pubblici e dalle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE (art. 6, c. 2).
Tra le altre tariffe riportate in allegato, la richiesta di emissione di un certificato GMP per sostanze attive prodotte sottoposte a regime di registrazione prevede il versamento di ā¬ 2.767,81, mentre la notifica dellāelenco annuale delle modifiche non essenziali per le Officine di produzione/importazione di sostanze attive registrate ĆØ pari a ā¬ 691,94.