Ă stata pubblicata sul sito di Ema una nuova serie di indicazioni per le aziende farmaceutiche (EMA/478309/2017) sulle procedure per prepararsi alla Brexit. Sono molte, infatti, le aziende che dovranno presentare alle autoritĂ regolatorie delle variazioni ai propri dossier per adeguare le registrazioni al fatto che la Gran Bretagna non farĂ piĂš parte della Unione Europea a partire dal 30 marzo 2019. Lo scenario di riferimento individuato dalla linea guida prevede a tal fine che il Regno Unito diventi un paese terzo a partire da tale data; il documento è complementare a quanto giĂ indicato nelle Questions and answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regard to the medicinal products for human and veterinary use within the framework of the centralised procedure pubblicate lo scorso maggio (ne avevamo parlato qui). LâAgenzia ha anche annunciato che nuove linee guida verranno man mano pubblicate nei prossimi mesi.
I contenuti della linea guida
Le nuove indicazioni sono state sviluppate da Ema sottoforma di Q&A che rispondono ai dubbi principali delle aziende. Tra i punti principali del documento vi è la possibilitĂ di raggruppare le domande di variazione qualora ciò non ritardi lâimplementazione delle modifiche da effettuare prima della Brexit. Il consiglio è quello di consultare il Procedure Manager dei prodotti per uso umano prima di depositare le variazioni, o di scrivere allâindirizzo e-mail vet.applications@ema.europe.ue per quelli veterinari.
Uno dei problemi principali è dato dal fatto che il rilascio del lotto deve avvenire ad opera di una Qualified person che operi allâinterno dellâUnione Europea. Anche lo stabilimento che effettua i controlli qualitĂ pre-rilascio (o il sito dâimportazione) si devono trovare entro i confini comunitari. Per i prodotti fabbricati e/o controllati in UK va inserito nellâAic un nuovo stabilimento nel territorio dellâUnione, o un sito dâimportazione nel caso il prodotto finito provenga dal Regno Unito. Il documento fornisce una tabella riassuntiva delle variazioni da presentare nei vari casi possibili, sia per i prodotti tradizionali che per quelli biologici/immunologici.
Ema ha anche chiarito che le variazioni necessarie per inserire i nuovi siti produttivi del principio attivo o del prodotto finito possono essere sottoposte come variazione di Tipo II separatamente per lâAPI e per il prodotto finito, invece di raggruppare molte variazioni di QualitĂ IB e IA. Il documento dettaglia i vari scenari possibili e le specifiche variazioni da considerare. Se, inoltre, câè un impatto sul sito che rilascia i lotti per il Regno Unito è necessario presentare anche una variazione IA.
Il trasferimento delle Aic
Anche il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio deve essere collocato allâinterno dellâUnione Europea, quindi la titolaritĂ deve essere trasferita nel caso faccia oggi capo a unâazienda con sede in Gran Bretagna. A ogni Aic deve corrispondere una domanda di variazione, in questo caso non è possibile accorpare le richieste. Potrebbe anche essere necessario presentare una variazione IA per modificare il nome del prodotto per riflettere il nuovo titolare dellâAic (per prodotti con nome nel formato INN/nome comune + nome titolare Aic)
Ema specifica a tal fine che le tempistiche per implementare tale variazione vanno concordate durante la procedura, e che periodi piĂš lunghi di sei mesi possono essere accettabili purchĂŠ il trasferimento dellâAic sia stato completamente implementato entro il 30 marzo 2019.
Le altre procedure regolatorie e le possibili semplificazioni
Il processo di modica delle autorizzazioni per riflettere la Brexit può andare in parallelo con le altre procedure regolatorie relative alla normale manutenzione dei prodotti, con lâavvertenza di prestare attenzione alle procedure che richiedano una decisione immediata da parte della Commissione. Il consiglio per evitare intoppi è sempre quello di contattare preventivamente Ema allâindirizzo matransferquery@ema.europa.eu, inserendo in copia anche il Procedure Manager.
Le domande di designazione come farmaco orfano devono essere sempre inviate prima di quelle di trasferimento della domanda di autorizzazione, in quanto la decisione sullo status di farmaco orfano deve precedere quella sul trasferimento. Particolare attenzione va prestata nel caso ci sia anche una variazione dello sponsor dello sviluppo clinico.
Per semplificare il deposito delle domande di variazione, Ema specifica che è possibile depositare una versione combinata di ogni documento di supporto (ad eccezione delle informazioni sul prodotto e dei mock-up, per questâultimi è indicata la procedura corretta) in allegato a ogni singola domanda. Eâ inoltre possibile allegare unâunica dichiarazione da parte dellâazienda che diventa titolare dei diritti sul prodotto a copertura delle richieste degli annex 6.2-6.4, nel caso in cui non ci sia variazione della persona nominata. Anche in questo caso il consiglio è di contattare preventivamente gli indirizzi mail messi a disposizione dallâAgenzia.
Per quanto riguarda la farmacovigilanza, qualora sia necessario modificare la Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV) o il Pharmacovigilance Master File (PSMF) per portare la sede di attivitĂ allâinterno dellâUnione, per i medicinali di uso umano, tali modifiche devono essere notificate attraverso il database ex art. 57, senza bisogno di depositare una variazione. Per i medicinali veterinari deve essere invece presentata una variazione di tipo IAIN.
Il modello allegato alla linea guida (su carta intestata dellâazienda) deve essere usato per notificare al Product and Application Business Support (PA – BUS) le modifiche alla persona responsabile dei servizi scientifici e del richiamo del lotto o dei difetti di qualitĂ , per i medicinali per uso umano. Per quelli veterinari, la richiesta su carta intestata dellâazienda deve essere inviata allâindirizzo vet.applications@ema.europe.com .