Il 26 gennaio scorso è stato un giorno importante per la comunità brevettuale italiana, in quanto ha visto la firma dell’Accordo di sede tra l’Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) da parte del Direttore Generale per l’Europa del Ministero degli Esteri, Nicola Verola, e del presidente della Corte di Appello del TUB, Klaus Grabinski.
L’Accordo getta le basi legali e le condizioni pratiche necessarie al funzionamento degli uffici del Tribunale unico dei brevetti presenti in Italia. Più in particolare, oltre alla già attiva Divisione Locale del TUB con sede a Milano, l’accordo è propedeutico anche all’attivazione della nuova Divisione Centrale del Tribunale unico proprio in Italia, prevista per il prossimo giugno.
La decisione unanime del Comitato Amministrativo del TUB di istituire a Milano una sezione della Divisione Centrale risale al giugno 2023, ed è stata seguita dall’organizzazione delle giornate internazionali di formazione del TUB tenutesi nel capoluogo lombardo a novembre dello scorso anno.
Anche l’Ufficio europeo dei brevetti adegua le proprie procedure
L’ormai piena operatività del Tribunale unificato dei brevetti, dopo quasi un anno dalla sua attivazione, ha anche portato l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ad accelerare i tempi delle procedure di opposizione, ove venga a conoscenze dell’attivazione di una causa per violazione o revoca del brevetto in questione da parte del TUB, di un tribunale nazionale o delle autorità competenti degli stati contraenti.
Le nuove misure, che hanno efficacia immediata e si applicano in modo retroattivo anche alle procedure già pendenti presso EPO, si articoleranno in modo diverso a seconda di quando l’Ufficio europeo dei brevetti viene a conoscenza dell’apertura di un contenzioso in tribunale.
Più in particolare, ove ciò accada nel corso del periodo di opposizione (nove mesi dalla concessione del brevetto europeo), al termine di tale periodo EPO chiederà al titolare del brevetto di fornire i propri commenti all’opposizione entro tre mesi (invece dei consueti quattro). La convocazione delle parti, con preavviso minimo, avverrà quindi entro due mesi dal ricevimento dei commenti.
Se la notizia della causa legale giunge a EPO dopo il termine del periodo di opposizione, ma prima della replica del titolare all’opposizione stessa, si applicano gli stessi termini di due mesi dal ricevimento della replica per la convocazione delle parti.
Ove, invece, il titolare del brevetto abbia già inviato i propri commenti, la convocazione avverrà entro due mesi dall’avvenuta conoscenza della causa legale in corso. Infine, ove la convocazione da parte di EPO sia partita prima della notifica delle azioni legali, le udienze verranno riprogrammate alla prima data disponibile, mentre se EPO si fosse già espressa sull’opposizione, la relativa decisione e il verbale verranno pubblicati entro un mese.