La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative  alle indicazioni nutrizionali e sulla salute per i prodotti alimentari è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 marzo.

sanzioni per health claim non autorizzati
In vigore dal 1 aprile il D lgs 7 febbraio 2017 che sanziona l’uso improprio di indicazioni nutrizionali e salutistiche su prodotti alimentari

Il decreto (leggi il D. Lgs 7 febbraio 2017) prevede la competenza in via esclusiva dell’amministrazione sanitaria (Ministero della Salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali), mentre fino a oggi questo era di competenza dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).

Sanzioni da 2000 a 40.000 euro

Le sanzioni elencate nei 14 articoli del decreto riguardano:

  • l’impiego di claim nutrizionali e salutistici non consentiti dal regolamento europeo,
  • la messa in dubbio della sicurezza nutrizionale di una dieta priva del prodotto pubblicizzato in etichetta, e anche l‘incoraggiamento al consumo eccessivo.
  • claim nutrizionali e salutistici che non si riferiscono agli alimenti “pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante”,
  • le indicazioni generiche sulla salute, espresse in etichetta o pubblicità, supportate da claim autorizzati ai sensi del Regolamento.
  • la violazione dell’articolo 12 del Regolamento, ovvero in caso si suggerisca che la “salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento”, si faccia “riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso”, si citi il “parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e alltre associazioni” mediche nazionali o di volontariato, a meno che queste ultime non siano autorizzate da apposite norme in Italia.

E per i claim che hanno applicato il criterio di flessibilità?

Con una nota di qualche anno fa (leggi qui la nota), il Ministero della Salute aveva definito i criteri di flessibilità che consentivano di completare i claim autorizzati dal Regolamento 432/2012 (applicazione in Italia del Reg 1924/2006) con frasi presenti nel parere pubblicato da Efsa. Nel caso ad esempio dello zinco, uno dei claim approvati cita “lo zinco favorisce la sintesi delle proteine”. In base al criterio di flessibilità il claim può essere completato con il riferimento al collagene o alla creatina.

«Si rende necessario verificare, a questo punto, se questo approccio possa essere conservato oppure possa portare a sanzioni – ha dichiarato Bruno Scarpa (Direzione generale per la sicurezza e l’igiene degli alimenti e la nutrizione, Ministero della Salute) nell’ambito del convegno “Gli additivi negli integratori alimentari: requisiti regolatori e la valutazione di sicurezza. Possibili sinergie e interazioni nella formulazione dei prodotti”, svoltosi a Milano il 21 febbraio. – Il mio suggerimento agli operatori del settore è quello di porre la massima attenzione a come vengono strutturati i claim già nella fase di progettazione. Prossimamente emetteremo un nuovo documento, ma per ora non sono in grado di fare anticipazioni al riguardo» ha concluso Bruno Scarpa.