Andrea Bovero, presidente del Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia Sezione Italia

Definizione, il dibattito è ancora aperto

L’articolo 2 del Regolamento 1223/2009 definisce nanomateriale “ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 e 100 nm”. È una definizione generale, destinata a modificarsi e a fare i conti con quanto raccomandato successivamente dalla Commissione Europea (18 ottobre 2011) che definisce come nanomateriale “un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese tra 1 e 100 nm”. Una definizione, anche questa temporanea e che sarà riesaminata nel 2014 alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle consultazioni pubbliche attualmente in corso.

Silvia Boracchi, Ager Italia

«Sono principalmente due i punti di distinzione tra queste definizioni: il riferimento a prodotti “fabbricati intenzionalmente” (nel Regolamento cosmetico) e l’introduzione di un cut-off (nella Definizione della Commissione), ovvero di un quantitativo minimo di particelle che devono essere presenti in dimensione nano – spiega Silvia Boracchi, Ager Italia. – Su questi due punti, con l’obiettivo di identificare la soluzione più idonea al settore cosmetico, si sta concentrando un gruppo di lavoro costituito da esponenti della Commissione Europea (DG Sanco, DG ENVI), del Centro Comune di Ricerca (JRC), dei comitati scientifici per la sicurezza dei consumatori (SCCS) e dei rischi emergenti (SCENIHR), nonché membri dell’industria (Cosmetic Europe, EFfCI, CEFIC) e le autorità competenti dei diversi paesi membri».