Andrea Bovero, presidente del Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia Sezione Italia

Notifica e nanonotifica

Con l’entrata in vigore del Regolamenteo Europeo 1223/2009, prima della commercializzazione di un cosmetico contenente nanomateriali sarà obbligatorio per i produttori e i distributori informare la Commissione Europea della presenza di nanomateriali nel prodotto, indicandone anche l’identificazione dei nanocomponenti anche con il nome chimico IUPAC (art.13). Sei mesi prima della commercializzazione, sarà necessario anche effettuare una “nanonotifica”, fornendo informazioni sulla dimensione delle particelle e sulle proprietà fisico-chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili (art. 16). La nanonotifica riguarda tutti i materiali fatta eccezione per quelli elencati in modo esplicito come nanomateriali negli allegati del regolamento (coloranti e conservanti). Sarà inoltre obbligatorio indicare tra gli ingredienti riportati in etichetta tutti i nanomateriali presenti nel cosmetico. L’indicazione verrà segnalata aggiungendo tra parentesi la dicitura “nano” dopo il nome dell’ingrediente (art. 19).

I TEMPI PER LA NANONOTIFICA

Per i prodotti CONSOLIDATI presenti sul mercato PRIMA dell’11 gennaio 2013:

• si ha tempo fino all’11 luglio 2013

Per i prodotti NUOVI NON presenti sul mercato PRIMA dell’ 11 gennaio 2013

• notifica a partire dall’11 luglio 2013 (con 6 mesi di anticipo rispetto alla commercializzazione)