Sono sempre più numerosi le tipologie d’integratori alimentari a base di piante in commercio, tanto che il ministero della Salute ha sentito il bisogno di emettere la circolare 22586 del 27 maggio 2022 per richiamare alcuni principi alla base dello sviluppo di questo tipo di prodotti.

Al centro delle preoccupazione del ministero vi è il titolo dei principi attivi delle piante contenute negli integratori alimentari, considerati a volte sono troppo elevati per un impiego all’interno dei prodotti a base di estratti o preparazioni di piante. La circolare pone anche attenzione sull’aumento della pubblicitĂ  degli integratori osservato negli ultimi anni, con il rischio di confusione coi farmaci.

Il documento richiama i principi che dovrebbero guidare lo sviluppo degli integratori, fino a giungere a commercializzazione, a partire dalla responsabilità degli operatori del settore di di garantire la sicurezza degli alimenti immessi in commercio. Sicurezza che deve partire dalla scelta di ingredienti impiegabili sulla base delle normative vigenti, per passare poi dalla formulazione di combinazioni d’ingredienti sicure sulla base delle conoscenze scientifiche disponibile, fino al monitoraggio degli eventuali eventi avversi conseguenti all’utilizzo di questa tipologia di prodotti da parte dei consumatori.

Le piante e loro estratti o preparazioni utilizzabili negli integratori devono avere una storia significativa di consumo alimentare prima del 1997; in assenza di tale requisito, i prodotti ricadono nella categoria dei novel food, e devono seguire l’apposito percorso di sviluppo previsto dal regolamento europeo 2015/2283. La circolare fa notare che non è sufficiente la dichiarazione del fornitore della materia prima per escludere che l’ingrediente sia un novel food, la valutazione è in capo all’Operatore del Settore alimentare (OSA). Tale valutazione deve essere effettuata anche per le piante e loro parti elencate nell’allegato del DM 10 agosto 2018 che siano prive della storia di consumo.

I titoli di sostanze attive devono essere compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le modalitĂ  tradizionali di preparazione; non può essere rivendicato come “estratto”, inoltre, un ingrediente rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. Attenzione va anche prestata alle formulazioni di diversi ingredienti, che potrebbero avere effetti indesiderati. Anche in questo caso, è richiesta una valutazione preventiva da parte del’OSA sulla base della letteratura scientifica disponibile.

A livello di comunicazione, l’etichettatura e la pubblicità degli integratori non possono fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie, o a comparazioni con farmaci (anche sui canali online).